L.P. 21 marzo 1977
ESTRATTO DA LEGGE PROVINCIALE 21 marzo 1977, n. 13
Ordinamento della scuola dell’infanzia della provincia autonoma di Trento
Art.1
Norme generali
1. L’istituzione, l’ordinamento ed il funzionamento delle scuole dell’infanzia della provincia autonoma di Trento sono disciplinate dalle norme della presente legge.
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Art. 3
Obiettivi e finalità
1. La scuola dell’infanzia si propone come finalità pieno sviluppo della personalità dei bambino e la sua socializzazione attraverso la sua educazione integrale e opera nel rispetto del primario dovere, diritto dei genitori di istruire ed educare i figli.
2. La scuola dell’infanzia, offrendo una effettiva eguaglianza di opportunità educative, tende a superare i condizionamenti sociali, culturali ed ambientali per assicurare ad ognuno una concreta realizzazione del diritto allo studio.
3. La scuola dell’infanzia promuove in particolare l’acquisizione di un comune livello culturale di base che superi concretamente ogni tipo di discriminazione anche come armonica preparazione alla frequenza della scuola dell’obbligo.
4. La scuola dell’infanzia persegue le finalità previste dai commi precedenti con la partecipazione delle comunità locali e in stretta collaborazione con la famiglia.
Ari 3 bis
Orientamenti dell’attività educativa
1. Gli orientamenti dell’attività educativa della scuola dell’infanzia sono emanati, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta Provinciale su deliberazione della Giunta Provinciale, sentito il comitato tecnico provinciale par la scuola dell’infanzia di cui all’articolo 18. Gli orientamenti emanati ai sensi del presente articolo potranno trovare applicazione non prima dell’anno scolastico successivo a quello della loro emanazione.
Art. 4
Frequenza
1. La scuola dell’infanzia accoglie i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento, che compiano il terzo anno di età entro il mese di gennaio dell’anno scolastico di prima iscrizione e fino all’inizio dell’Obbligo scolastico; in ordine all’accesso alle scuole materne è comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). La scuola dell’infanzia può accogliere anche i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento che compiano il terzo anno di età entro il mese di marzo dell’anno scolastico di prima iscrizione, con ingresso dal mese di gennaio dell’anno scolastico di riferimento; a tale scopo può essere disposta, con il mese di gennaio, l’assegnazione di personale aggiuntivo.
1 bis. La scuola dell’infanzia può accogliere altresì bambini residenti o domiciliati in comuni confinanti con il territorio provinciale, purché la loro frequenza non comporti oneri a carico della Provincia.
2. L’iscrizione è facoltativa.
3. Le modalità per l’iscrizione e per l’ammissione sono stabilite dai comitati di gestione sulla base delle disposizioni generali adottate dalla Giunta Provinciale con proprio provvedimento da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. La frequenza è gratuita e può iniziare anche nel corso dell’anno scolastico.
5. Il servizio di mensa viene garantito con il concorso delle famiglie. La Giunta Provinciale determina, all’inizio di ogni anno scolastico, i limiti del concorso ed i criteri per l’eventuale concessione gratuita o semigratuita del servizio mensa, in armonia con gli indirizzi generali della Provincia in materia di assistenza e di servizi sociali.
6. Il personale addetto alle scuole dell’infanzia, in orario di servizio, può usufruire del servizio mensa attivato per i bambini. La Giunta Provinciale determina annualmente la quota a carico del personale provinciale per l’accesso al servizio di mensa o la gratuità del servizio stesso sulla base di accordi sindacali.
Art. 5
Organizzazione
1. La scuola dell’infanzia si articola amministrativamente in sezioni, a ciascuna delle quali sono assegnati due insegnanti. La Giunta provinciale, previo confronto con le organizzazioni sindacali e con le associazioni degli enti gestori, stabilisce i casi in cui è possibile derogare all’assegnazione di tale numero di insegnanti in particolare nel caso in cui l’ulteriore sezione della scuola dell’infanzia sia da attivare in seguito all’iscrizione di un numero limitato di bambini.
2. Le sezioni accolgono di norma 25 bambini e non meno di 15.
3. La scuola dell’infanzia evita divisioni per età o sesso e si struttura in sezioni aperte alla costituzione di gruppi mobili intersezionali.
4. La scuola dell’infanzia è aperta per non meno di 10 mesi all’anno, cinque giorni alla settimana e sette ore al giorno. Il comitato di gestione stabilisce il calendario e l’orario scolastico.
5. È consentita anche la frequenza di un solo periodo antimeridiano o pomeridiano.
6. Al fine di corrispondere alle necessità delle famiglie e di favorire l’accesso femminile al lavoro, il comitato di gestione può stabilire un orario giornaliero di apertura della scuola superiore a quello previsto dal quarto comma.
7. Con il provvedimento di cui al comma 3 dell’articolo 4 la Giunta Provinciale determina altresì:
a) il numero minimo di bambini per attivare l’orario prolungato;
b) la durata massima giornaliera dell’orario prolungato;
c) i casi in cui il personale insegnante va integrato da altro personale di ruolo o a tempo determinato, anche a tempo parziale o ad orario ridotto, al fine di assicurare comunque due ore giornaliere di attività dei gruppi mobili intersezionali mediante la compresenza di tutto il personale e un’ora per la presenza alla mensa del personale in orario di servizio;
d) l’eventuale concorso delle famiglie per l’utilizzo del servizio dell’orario prolungato stabilendone i criteri ed i limiti.
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Art. 8
Interventi per i bambini handicappati
1. I bambini affetti da disturbi dell’intelligenza e del comportamento o da menomazioni fisiche e sensoriali Sono Inseriti e integrati nelle scuole dell’infanzia ordinarie, che possono essere dotate di insegnanti supplementari anche di ruolo.
2. Al personale deve essere assicurata la consulenza delle “équipes” medico-psico-socio-pedagogiche operanti nei comprensori.
2 bis. Al fine di favorire l’inserimento nella scuola elementare dei bambini di cui al comma 1 è consentita la temporanea assegnazione alla scuola stessa, per il tempo strettamente necessario e comunque per non più di quattro mesi, dell’insegnante della scuola dell’infanzia che ha seguito il bambino nell’anno scolastico precedente o, in sua mancanza, di uno degli insegnanti presenti nell’anno scolastico precedente nella scuola frequentata dal bambino.
2 ter. Per particolari e giustificate esigenze, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di assolvimento dell’obbligo scolastico, i bambini di cui al comma 1 che abbiano raggiunto l’età possono continuare a frequentare la scuola dell’infanzia per non più di un anno. In presenza di handicap grave tale frequenza può proseguire presso la scuola materna per un ulteriore anno, sentito anche il dirigente dell’istituzione scolastica di riferimento.
Art. 9
Priorità nelle iscrizioni
1. I bambini normalmente vengono iscritti nella scuola funzionante nel comune, nel quartiere o nell’ambito di un consorzio di comuni.
2. Nel caso di contingente insufficienza della scuola ad accogliere tutti i bambini per i quali venga richiesta l’iscrizione, decide il comitato di gestione nel rispetto delle seguenti priorità:
a) bambini la cui frequenza alla scuola sia richiesta in dipendenza dell’attività lavorativa o degli impedimenti dei genitori e di specifici motivi socio-educativi;
b) bambini che per la loro età sono più vicini all’obbligo scolastico;
c) bambini già iscritti nell’anno precedente o abbiano fratelli o sorelle frequentanti la stessa scuola.
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Art. 11
Comitati di gestione
1. Presso ogni scuola dell’infanzia è istituito un comitato di gestione della scuola composto dal personale insegnante, da un rappresentante del personale non insegnante, da due rappresentanti del comune dove la scuola ha sede, designati dal consiglio di circoscrizione, ove costituito, di cui uno designato dalla minoranza, e da rappresentanti dei genitori degli alunni in numero pari agli altri membri.
2. Nelle scuole con tre sezioni o più il personale insegnante è rappresentato nel comitato di gestione della scuola da tre membri.
3. I rappresentanti dei genitori e del personale insegnante e non insegnante sono eletti in apposite assemblee, convocate dal coordinatore pedagogico del circolo, secondo le norme che saranno stabilite dalla Giunta Provinciale.
4. il comitato di gestione nomina a maggioranza nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente, scegliendoli tra i suoi membri, ad esclusione dei rappresentanti del personale.
5. Il comitato di gestione è nominato dal coordinatore pedagogico del circolo e dura in carica un triennio, salva la sostituzione dei membri il cui titolo a rappresentare la componente che li ha eletti venga meno.
Art. 12
Funzioni del comitato di gestione
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1. Il comitato di gestione inoltre vigila sul funzionamento del servizio di mensa e delibera sui seguenti argomenti: orari, calendari, anche speciali e iscrizioni secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 9, il comitato di gestione fa proposte al comprensorio, alla Provincia, al consiglio scolastico distrettuale sui seguenti argomenti: trasporti, iniziative assistenziali, attrezzature e materiali; contatti e scambi di informazioni e di esperienze ed eventuali iniziative di collaborazione con altre scuole; altre questioni riguardanti l’attività didattica.
2. Fa inoltre proposte al collegio del personale sulla determinazione dei criteri di attuazione degli orientamenti dell’attività educativa e di organizzazione dell’attività medesima. omissis…
Art. 13
Norme comuni
1. Il comitato di gestione è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
2. Le adunanze si svolgono al di fuori dell’orario scolastico, in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.
3. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le funzioni di Segretario verbalizzante nelle riunioni sono espletate da uno dei membri.
5. Alle adunanze è ammesso il pubblico senza diritto di parola; gli atti sono inoltre esposti in apposito albo della scuola.
6. I membri eletti che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell’organo di cui fanno parte decadono dalla carica e vengono surrogati.
7. La partecipazione ai comitati di gestione è gratuita.
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Titolo III Le scuole dell’infanzia equiparate
Art. 48
Le scuole equiparate
1. Alla realizzazione del servizio di educazione prescolastica disciplinato dalla presente legge concorrono altresì le scuole equiparate e convenzionate.
2. Possono essere equiparate alle scuole dell’infanzia provinciali le scuole gestite da enti, istituzioni o privati, esistenti e funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, che:
1) si impegnino ad operare secondo gli obiettivi e le finalità previste dalla presente legge;
2) osservino le disposizioni concernenti l’organizzazione didattica e la dotazione di personale previste per le scuole provinciali dell’infanzia, anche con riferimento a quanto disposto dall’articolo 8;
3) accolgano senza discriminazione alcuna i bambini per i quali venga richiesta l’iscrizione, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 8 e dei criteri di priorità di cui all’articolo 9;
4) non richiedano alle famiglie alcun esborso per l’iscrizione e la frequenza;
5) assicurino il proprio funzionamento per almeno cinque anni, impegnandosi ad avvertire la Provincia con almeno un anno di anticipo, ove prevedano di cessare la propria attività;
6) siano dotate di personale insegnante in possesso del titolo di studio di cui all’articolo 6;
6 bis) adottino per l’assunzione del personale criteri, opportunamente resi noti, rispettosi delle precedenze previste dalla vigente normativa statale e provinciale nonché delle disposizioni dell’articolo 50;
7) assicurino al personale un trattamento economico equivalente a quello previsto per il corrispondente personale della scuola provinciale; prima della stipula del contratto collettivo previsto dal numero (8), la Giunta Provinciale determina i limiti di spesa ammissibili a finanziamento per assicurare la predetta equivalenza relativamente a ciascun anno di efficacia dei contratti;
8) regolino il rapporto di lavoro del personale nel rispetto di un apposito contratto collettivo di lavoro della categoria;
9) provvedano all’aggiornamento ricorrente del personale insegnante, analogamente a quanto previsto per il personale provinciale, anche utilizzando a tale scopo i corsi di cui all’articolo 7;
10) costituiscano il comitato di gestione previsto dall’articolo 11 della presente legge, integrato da un rappresentante del gestore della scuola;
11) abbiano sede in locali igienicamente e didatticamente idonei;
12) corrispondano alla programmazione provinciale dello sviluppo della scuola dell’infanzia.
3. In ordine all’osservanza degli obblighi di cui al comma precedente, le scuole . dell’infanzia equiparate sono soggette al controllo dei coordinatori pedagogici competenti per territorio, nel rispetto dell’autonomia pedagogico-didattica ed organizzativa delle stesse.
4. Nel quadro di tale autonomia le scuole equiparate possono promuovere la ricerca, l’innovazione e la sperimentazione metodologico-didattica e possono assumere specifici progetti pedagogico-didattici, anche integrando gli orientamenti di cui all’articolo 3 bis, per adeguarli al miglior conseguimento degli obiettivi generali e delle finalità previsti dall’articolo. I comitati di gestione definiscono gli indirizzi dell’attività educativa delle scuole nell’ambito dei suddetti progetti, in aderenza alle particolari esigenze della comunità.
5. L’equiparazione è deliberata dalla Giunta Provinciale, su domanda del gestore della scuola che dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria e dagli impegni previsti dal presente articolo.
6. Nella fase di prima applicazione la domanda di equiparazione va Presentata entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
7. Le scuole dell’infanzia equiparate sono ammesse a godere dei finanziamenti della Provincia previsti dall’articolo 48. Delle stesse la Provincia istituisce un apposito elenco.
8. Nel caso in cui il piano di cui all’articolo 54 preveda l’istituzione di nuove scuole dell’infanzia, al posto di tale istituzione, la Giunta Provinciale, in deroga a quanto previsto dal secondo comma del presente articolo, può accogliere la richiesta di equiparazione, ai sensi della presente legge, di scuole già equiparate che siano state soppresse come tali con il piano annuale di cui all’articolo 54.
…omissis…