Statuto
STATUTO
(aggiornato alla delibera assembleare del 7 aprile 2021)
Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
L’associazione riconosciuta è denominata “Scuola dell’Infanzia Romani Organizzazione di Volontariato” in forma abbreviata “Scuola dell’Infanzia Romani ODV” con sede nel Comune di Borgo Valsugana (TN).
L’associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Art. 2 – SCOPO
L’Associazione è un ente del terzo settore ed è una organizzazione di volontariato, costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria.
Art. 3 – OGGETTO
L’Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati, dell’attività di interesse generale consistente nell’educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché nelle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, così come previsto all’articolo 5, lettera d), del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Lo svolgimento di tale attività di interesse generale, sarà attuato anche mediante:
– la gestione della scuola dell’infanzia con fini di pieno e armonico sviluppo della personalità dei bambini per una loro educazione integrale, nel rispetto del primario dovere-diritto dei genitori di educare ed istruire i propri figli secondo i principi della concezione cristiana della vita;
– la diffusione e la promozione di una cultura educativa rispondente ai bisogni materiali e spirituali, ai valori, alle tradizioni e alle prospettive di una comunità e della più ampia società civile;
– la promozione della “scuola autonoma della comunità” come realtà sociale – sostenuta dal volontariato – nella quale la persona possa crescere e svilupparsi, interpretando e diffondendo la cultura dell’autonomia, della partecipazione, della collaborazione e dell’integrazione. Essa pertanto si fa carico della gestione della scuola dell’infanzia, dei compiti ad essa connessi;
– lo svolgimento di attività diverse dalle precedenti purché secondarie e strumentali rispetto all’attività di interesse generale secondo criteri e limiti di legge.
Art. 4 – RAPPORTI
L’Associazione può aderire alla Federazione provinciale delle Scuole materne, di cui accetta lo Statuto. La gestione della scuola deve avvenire comunque nell’osservanza delle disposizioni emanate dalla Provincia Autonoma di Trento e contenute nel Contratto Collettivo di Lavoro delle Scuole equiparate.
Art. 5 – ISCRIZIONI E FREQUENZA
La scuola dell’infanzia accoglie i bambini per i quali venga richiesta l’iscrizione secondo le disposizioni normative in materia.
Per l’iscrizione, la frequenza, i servizi di mensa e di trasporto valgono le disposizioni di legge vigenti.
L’Associazione può inoltre fornire servizi integrativi e diversificati all’infanzia nel rispetto degli scopi definiti dagli artt. 2 e 3, anche in collaborazione con altri Enti pubblici o privati.
Art. 6 – PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO
Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale.
Pertanto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili, e come tale vietata, le ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
Art. 7 – ENTRATE
Le risorse economiche che l’Associazione trae per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività sono:
• i redditi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare;
• le quote associative, ove non destinate dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio dell’associazione;
• le eventuali donazioni e lasciti testamentari effettuati da persone fisiche e giuridiche a favore della scuola dell’infanzia, non specificamente destinate ad incremento del patrimonio dell’associazione;
• i finanziamenti ed i contributi pubblici e privati;
• i rimborsi e i corrispettivi derivanti da convenzioni.
Art. 8 – ASSOCIATI
Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, nei limiti di legge.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte dell’associato o estinzione dell’Associazione.
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere eletti.
Gli associati si articolano nelle seguenti categorie:
a) associati ordinari, che sono:
– i genitori ed i legali rappresentanti dei bambini iscritti alla scuola, che facciano espressa richiesta di adesione e che si impegnano ad accettare il presente statuto e versano la quota associativa annua;
– le persone fisiche o giuridiche la cui richiesta di adesione sia accolta a norma di statuto e che hanno versato, entro il termine stabilito, la quota associativa annua;
b) associati benefattori, che sono:
– le persone fisiche o giuridiche che offrano una tantum un importo non inferiore all’importo indicato dal Consiglio Direttivo o che abbiano reso o rendano all’Associazione prestazioni o servizi o utilità di rilievo; la qualità di associato benefattore si acquisisce con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri componenti.
Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di adesione;
c) associati senza obbligo di versamento della quota associativa, che sono:
– la Parrocchia di Borgo Valsugana (TN);
– la “Fondazione Romani Sette Schmid”;
– il Comune di Borgo Valsugana (TN).
Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati rispetto ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.
Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo di legge.
Art. 9 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Ogni associato ha i diritti ed i doveri che gli sono attribuiti dallo Statuto e dalla normativa applicabile e deve contribuire al buon andamento dell’Associazione, uniformandosi alle deliberazioni degli organi associativi, di cui, se chiamato, accetta la carica.
Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo (con esclusione degli associati benefattori), oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi.
L’esercizio dei diritti associativi spetta agli associati regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota associativa.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali presentando espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvede a farli esaminare, entro il termine massimo di 20 (venti) giorni successivi, nel rispetto della normativa sulla privacy. La presa visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
Gli associati hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione, esercitando in Assemblea il diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo.
Art. 10 – CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
La qualifica di associato cessa:
– per decesso o estinzione;
– per recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato dal momento della recezione della comunicazione di recesso da parte del Consiglio Direttivo;
– per esclusione;
– a causa di inadempimento nel pagamento dei contributi o della quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo;
– per decisione del Consiglio Direttivo in caso di inadempienza degli obblighi associativi o per comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione.
Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato agli interessati mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
Art. 11 – DEI VOLONTARI E DELL’ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L’associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.
Art. 12 – DELLE PERSONE RETRIBUITE
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta e comunque nei limiti della normativa vigente in materia.
Art. 13 – ORGANI
Sono organi dell’Associazione:
• l’Assemblea degli associati;
• il Consiglio direttivo;
• l’Organo di Controllo se eletto.
Le cariche nell’ambito del Consiglio direttivo sono a titolo gratuito.
Art. 14 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’Assemblea generale degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria almeno una volta all’anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea è altresì convocata su richiesta di un quinto degli associati con l’indicazione dettagliata degli argomenti da trattare; in tal caso il Consiglio Direttivo vi provvede entro un termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
La convocazione deve essere effettuata almeno otto giorni prima dell’adunanza tramite esposizione all’albo della scuola e tramite comunicazione scritta o elettronica ai recapiti indicati da ogni singolo associato; la convocazione e l’avviso devono contenere l’ordine del giorno, l’ora ed il luogo dell’Assemblea.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da altro associato indicato dall’assemblea. All’inizio della seduta, chi presiede proporrà la nomina di un segretario e di due scrutatori eletti dall’assemblea.
E’ possibile tenere le riunioni dell’Assemblea con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
– che siano presenti, ove possibile, nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvedano alla formazione e sottoscrizione del verbale;
– che sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– che sia consentito agli interventi di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
– che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società.
Il presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione dell’Assemblea, accerta l’identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell’adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni.
Art. 15 – ASSEMBLEA ORDINARIA: QUORUM E COMPETENZE
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati, tenuto conto delle eventuali deleghe. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione ed è valida qualunque sia il numero degli associati presenti.
È compito dell’Assemblea ordinaria:
• approvare il bilancio di esercizio;
• approvare l’eventuale bilancio sociale predisposto dal Consiglio Direttivo, se previsto come obbligatorio dalle normative vigenti in materia;
• eleggere i membri elettivi del Consiglio Direttivo, scelti tra gli associati;
• eleggere l’organo di controllo;
• deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Art. 16 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA: QUORUM E COMPETENZE
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, tenuto conto delle eventuali deleghe, di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
È compito dell’Assemblea straordinaria:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
Art. 17 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO E MODALITA’ DI VOTAZIONE
L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione; ogni associato non può avere più di una delega.
Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Art. 18 – ELEZIONE E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da n. 11 (undici) membri, persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati, di cui n. 6 (sei) membri elettivi associati nominati dall’assemblea. A parità di voti viene nominato il più anziano di età.
Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi sia stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Gli altri cinque membri, sono nominati:
– uno dal Sindaco del Comune di Borgo Valsugana (TN);
– tre dal Parroco “pro tempore” di Borgo Valsugana (TN), sentito il parere del Consiglio Pastorale Parrocchiale di Borgo Valsugana (TN), due dei quali tenendo conto di particolari competenze sul piano pedagogico ed amministrativo;
– uno dalla “Fondazione Romani Sette Schmid”.
Il Consiglio dura in carica tre anni; i suoi membri sono rieleggibili.
Art. 19 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio direttivo spetta:
• eleggere al proprio interno il Presidente ed il Vice-presidente;
• deliberare in ordine all’ammissione degli associati e fissare l’ammontare delle quote associative ed il termine del loro versamento. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento;
• redigere il bilancio e l’eventuale bilancio sociale, qualora previsto dalla normativa vigente in materia, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
• attuare la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e quindi, tra l’altro, in modo esemplificativo e non esaustivo:
– attuare i deliberati dell’Assemblea;
– accettare lasciti, legati, donazioni;
– curare l’amministrazione dell’Associazione e la gestione del servizio scolastico, provvedendo alla manutenzione dei beni mobili ed immobili, all’acquisto, alla conservazione ed al rinnovo degli arredi e attrezzature, garantendo l’idoneità igienica e didattica dei locali della scuola;
– vigilare sul rispetto educativo nell’istituzione scolastica dei princìpi di cui all’art. 2 e 3 del presente statuto;
– decidere sulle questioni riguardanti il personale operante nella scuola;
– assumere il personale dipendente della scuola, con trattamento economico e giuridico secondo le norme di legge;
– proporre eventuali regolamenti;
– provvedere agli adeguamenti normativi secondo la vigente legislazione ed il patto federale;
– organizzare il servizio mensa adottando le tabelle dietetiche predisposte dalla Federazione Provinciale Scuole Materne o altro consulente e secondo le indicazioni dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
– esaminare le proposte provenienti dal Comitato di gestione, invitandolo ad eliminare le cause di irregolarità, provvedendo a scioglierlo per gravi e persistenti irregolarità o per mancato funzionamento, promuovendo le operazioni per la sua ricostituzione;
– decidere l’esclusione degli associati inadempienti per la mancata osservanza degli obblighi associativi o per comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione.
Art. 20 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare. L’avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell’organo di controllo almeno otto giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso è spedito almeno tre giorni prima.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, il Consiglio Direttivo è presieduto da altro consigliere scelto a maggioranza dai presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.
Le votazioni si effettuano con voto palese.
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal verbalizzante, il quale va poi conservato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.
Art. 21 – ASSENZE E DIMISSIONI
L’assenza ingiustificata e continuativa per tre sedute determina la decadenza dalla carica di consigliere.
Nel caso in cui si renda vacante un posto di consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prossima assemblea che sarà chiamata alla conferma o sostituzione fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare più della metà dei componenti, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare nel più breve tempo possibile l’Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.
In mancanza, provvederà alla convocazione l’Organo di Controllo e in mancanza o inerzia di quest’ultimo provvederà la Federazione Provinciale delle Scuole Materne, o il Sindaco di Borgo Valsugana (TN).
A fronte dell’eventuale irregolare funzionamento dell’assemblea o incapacità di costituirsi, la Federazione Provinciale delle Scuole Materne, o il Sindaco di Borgo Valsugana (TN), nominerà un commissario con il compito della gestione ordinaria e della convocazione dell’assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 22 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione e ne ha la firma sociale.
Spetta al Presidente:
• presiedere l’Assemblea e il Consiglio direttivo;
• dirigere l’attività sociale, coordinando l’esercizio delle competenze dei singoli organi;
• riferire sull’attività sociale e sul servizio scolastico al Consiglio periodicamente e, su mandato del Consiglio, all’Assemblea degli associati;
• tenere rapporti con autorità, enti pubblici e terzi;
• adottare provvedimenti urgenti sottoponendoli poi a ratifica del Consiglio direttivo.
Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento o di delega scritta.
Art. 23 – L’ORGANO DI CONTROLLO
L’organo di controllo, qualora eletto, è monocratico ed è, pertanto, formato da un solo membro, eletto dall’Assemblea scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali.
Si applica l’articolo 2399 del codice civile.
Art. 24 – COMPETENZE DELL’ORGANO DI CONTROLLO
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge.
L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 25 – BILANCIO D’ESERCIZIO
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 agosto di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo Direttivo procederà alla compilazione del bilancio con le eventuali relazioni di legge.
Gli utili netti sono interamente destinati a riserva salvo diversa destinazione disposta dalla legge.
Art. 26 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione l’assemblea nominerà un liquidatore con l’incarico di devolvere il patrimonio secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs n. 117/2017 e succ. modifiche ed integrazioni. Per quanto attiene gli arredi e le attrezzature acquistati con il finanziamento provinciale saranno cedute a titolo gratuito, su richiesta della Provincia Autonoma di Trento, ai Comuni – sedi di scuole dell’infanzia – o ad altre scuole equiparate dell’infanzia.
Art. 27 – DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non previsto dal presente Statuto vale quanto stabilito dal Codice Civile, dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni e da ogni altra normativa in materia.